Statuto del Collegio Nazionale Capitani
CAPO V Disposizioni Finali
Art. 41 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono onorifiche salvo quanto stabilito in materia di retribuzioni e compensi dal Regolamento.
Art. 42 – Sostituzioni
Qualora il Presidente compartimentale, o alcuno dei Vice Presidenti
compartimentali o dei Consiglieri Compartimentali o dei Sindaci, cessi dalla
carica in maniera definitiva, sarà di diritto sostituito come segue:
• il Presidente dal Vice Presidente che ha ricevuto più voti;
• il Vice Presidente con il Consigliere eletto con il maggior numero di voti
della stessa categoria;
• il Consigliere dal primo dei non eletti della stessa categoria;
• il Sindaco dal primo dei non eletti della stessa categoria.
Art. 43 - Organo di stampa
Il Collegio Nazionale dispone di un Organo di Stampa ufficiale.
Il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale partecipa, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e
della Giunta Esecutiva del Collegio Compartimentale del Presidente
Nazionale.
Art. 44 - Modifiche Statuto
Le modificazioni allo Statuto sono adottate dal Consiglio Nazionale con deliberazione che riporti il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso, salvo quanto previsto all'Art. 2 del Regolamento.
Art. 45 - Denominazione
Il Presente Statuto è denominato STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E DI MACCHINA. Per abbreviazione si scriverà:<<STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L.C. e M:>>.
Art. 46 - Regolamento
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, detterà le norme di applicazione del presente STATUTO, le cui disposizioni sono vincolanti per i soci e per gli Organi da cui il Collegio stesso è costituito.
Art. 47 - Norme di rinvio
Per quanto non disposto, si applicano le norme sulle Associazioni contenute nel libro 1°, titolo II, Cap. II e Cap. III del Codice Civile.