Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Presidenza Nazionale e Sede Compartimentale di Genova: Vico dell'Agnello, 2/28 - 16124 Genova 
Delegazione di Pozzallo: C/o Via Prol. G. Fava, 8 - 97016 Pozzallo (RG)

Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Statuto del Collegio Nazionale Capitani

Indice Statuto

CAPO V    Disposizioni Finali

Art. 41 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono onorifiche salvo quanto stabilito in materia di retribuzioni e compensi dal Regolamento.

Art. 42 – Sostituzioni

Qualora il Presidente compartimentale, o alcuno dei Vice Presidenti compartimentali o dei Consiglieri Compartimentali o dei Sindaci, cessi dalla carica in maniera definitiva, sarà di diritto sostituito come segue:
• il Presidente dal Vice Presidente che ha ricevuto più voti;
• il Vice Presidente con il Consigliere eletto con il maggior numero di voti della stessa categoria;
• il Consigliere dal primo dei non eletti della stessa categoria;
• il Sindaco dal primo dei non eletti della stessa categoria.

Art. 43 - Organo di stampa

Il Collegio Nazionale dispone di un Organo di Stampa ufficiale.
Il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva del Collegio Compartimentale del Presidente Nazionale.

Art. 44 - Modifiche Statuto

Le modificazioni allo Statuto sono adottate dal Consiglio Nazionale con deliberazione che riporti il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso, salvo quanto previsto all'Art. 2 del Regolamento.

Art. 45 - Denominazione

Il Presente Statuto è denominato STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E DI MACCHINA. Per abbreviazione si scriverà:<<STATUTO DEL COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L.C. e M:>>.

Art. 46 - Regolamento

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, detterà le norme di applicazione del presente STATUTO, le cui disposizioni sono vincolanti per i soci e per gli Organi da cui il Collegio stesso è costituito.

Art. 47 - Norme di rinvio

Per quanto non disposto, si applicano le norme sulle Associazioni contenute nel libro 1°, titolo II, Cap. II e Cap. III del Codice Civile.

Ritorna all'indice