Statuto del Collegio Nazionale Capitani
CAPO II Dei Collegi Compartimentali
Art.16 - Definizione
I Collegi Compartimentali devono essere costituiti da almeno 250 (duecentocinquanta) Soci ordinari e si gestiscono in maniera autonoma, salvo controllo e ratifica di tutti i loro atti da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 17 - Competenze
Il Collegio Compartimentale provvede all'organizzazione e amministrazione del proprio Compartimento e delle Delegazioni da esso dipendenti.Art. 18 - Dei Soci Ordinari
Possono essere
Soci Ordinari tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti
titoli professionali:
• Capitano Superiore L.C. e Macchina
• Capitano di Lungo Corso e Macchina
• Aspirante C.L.C. e C.M.
Gli Aspiranti hanno diritto al voto nell'Assemblea e nelle elezioni alle
cariche sociali, ma non sono eleggibili. Alle cariche sono eleggibili
soltanto i Soci Capitani Superiori di L.C. e M. o Capitani L.C. e M.
Art. 19 - Dei Soci Onorari e Aderenti
Possono essere
nominati Soci Onorari persone particolarmente distintesi nel campo
marittimo, benemeriti della loro dedizione agli scopi perseguiti dal
Collegio.
Si distinguono in Soci Onorari nazionali, nominati dal Consiglio
Nazionale a maggioranza dei suoi Componenti, e Compartimentali, nominati
- con la stessa maggioranza - dai Consigli Direttivi Compartimentali. I
Soci Aderenti sono indicati dall'Art. 16 del Regolamento. I Soci Onorari
ed Aderenti non sono ammessi al voto né alle cariche sociali.
Art. 20 - Perdita dello <<status>> di Socio
Lo <<Status>> si perde:
• per dimissioni;
• per radiazione, in caso di gravi violazioni dell'etica professionale,
o per illeciti gravemente lesivi degl'interessi o del prestigio
dell'Associazione;
• per morosità: tale è considerato il ritardo di oltre un anno nel
versamento della quota sociale.
La radiazione dall'Albo dei Soci è adottata dal Collegio Compartimentale
su proposta del Collegio dei Probiviri.
L'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia del provvedimento
di cancellazione, può proporre impugnazione davanti al Consiglio
Nazionale.
Art. 21 - Diritti
I Soci
Ordinari hanno diritto a:
• essere iscritti nell'Albo dei Soci;
• frequentare i locali del Collegio nelle sue Sedi, usufruire di tutti i
suoi servizi, partecipare a tutte le sue manifestazioni;
• presentare proposte di studi e/o aggiornamenti.
Art. 22 - Doveri
I Soci hanno
il dovere:
• di tenere una condotta conforme all'etica professionale e alle leggi
che disciplinano l'esercizio della professione; in ogni caso, il loro
comportamento non deve essere tale da compromettere gl'interessi ed il
prestigio del Collegio;
• di collaborare alla vita sociale dell'Associazione;
• di versare le quote sociali annuali.
Art. 23 - Organi
Gli Organi del
Collegio Compartimentale sono:
• l' Assemblea dei Soci;
• il Presidente;
• i due Vice Presidenti; (uno per categoria);
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Sindaci;
• il collegio dei Probiviri;
• la Giunta esecutiva.
Art. 24 - Elezioni
Sono eletti a
suffragio universale i Soci ordinari di ciascun Compartimento ogni 5
(cinque) anni e con le modalità previste dal Regolamento:
• il Presidente;
• i due Vice Presidenti;
• i Membri del Consiglio Direttivo o Consiglieri;
• il Collegio dei Sindaci.
Art 25 - Assemblea Generale
L'Assemblea
Generale deve essere convocata dal Presidente Compartimentale almeno una
volta all'anno in via ordinaria.
All' Assemblea sono sottoposti il bilancio e le relazioni del Presidente
e dei Sindaci per l'esame e l'approvazione.
Art. 26 - Presidente
Il Presidente rappresenta il Collegio nell'ambito della sua giurisdizione ed ha la legale rappresentanza dello stesso.
Art. 27 - Il Vice Presidente
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.
Art 28. - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo nell'ambito del proprio Compartimento:
• nomina il Consigliere addetto alla Segreteria;
• nomina il Consigliere addetto all'amministrazione;
• nomina i Probiviri;
• svolge le attività dirette al raggiungimento degli scopi statutari del
Collegio;
• delibera sull'ammissione dei Soci;
• adotta, su proposta dei Probiviri, i provvedimenti disciplinari a
carico dei Soci;
• delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle Delegazioni e
sulla nomina e revoca del delegato responsabile.
Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente e dai due Vice
Presidenti dai Consiglieri nel numero determinato dal Regolamento.
Art. 29 - Collegio Sindacale
Il Collegio
dei Sindaci esercita le funzioni di controllo della gestione. Spetta ai
Sindaci:
• esaminare almeno ogni 3 (tre) mesi i libri contabili;
• fare riscontri di cassa;
• rivedere il bilancio consuntivo e preventivo;
• sorvegliare la corretta applicazione delle disposizioni statutarie
attinenti l'amministrazione, nonché delle delibere consiliari.
Art. 30 - Composizione
Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri, due per ciascuna categoria.
Art. 31 - Rappresentanza
I Membri del Collegio dei Sindaci, nelle loro riunioni non possono farsi rappresentare da un altro membro del Collegio stesso.
Art. 32 - Probiviri
I Probiviri sono 4 (quattro) e sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 33 - Sostituzione rappresentanza
I Probiviri non possono farsi rappresentare. In caso di cessazione della carica, il membro uscente sarà sostituito da un altro nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 34 - Competenza
I Probiviri dovranno operare nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento di applicazione.
Art. 35 - Giunta Esecutiva
La Giunta
esecutiva è composta da:
• il Presidente
• i Vice Presidenti
• il Consigliere addetto alla Segreteria
• il consigliere addetto all' Amministrazione
• il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale senza diritto di voto e
per il solo Compartimento del Presidente Nazionale.
E' Organo operativo del Collegio Compartimentale.
Art. 36 -
Riunioni
La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria su richiesta del
Presidente e sempre prima di ogni convocazione del Consiglio Direttivo
del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.