Statuto del Collegio Nazionale Capitani
CAPO I Del Collegio Nazionale
1 - Definizione
Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina è una Associazione professionale indipendente senza fini di lucro, con Organi, Ordinamento e Amministrazione stabiliti dal presente Statuto. La Sede legale è in Genova.
Art. 2 - Scopi
Il Collegio ha i seguenti scopi:
1) l'assistenza morale e l'elevazione culturale dei Soci;
2) la tutela del prestigio professionale dei Soci in ogni campo;
3) la programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù della legge quadro 21 dicembre 1978 n° 845 in materia di formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni;
4) la difesa dell'ambiente marino.
Per poter svolgere più efficacemente l'attività diretta ai detti scopi,
il Collegio si adopererà per ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica quale unico rappresentante della categoria dei
Capitani, al di fuori della sfera propriamente sindacale.
Art. 3 - Giurisdizione
Del Collegio fanno parte i Collegi Compartimentali.
Art. 4 - Associati
Al Collegio possono essere associati - con deliberazione del Consiglio Nazionale - le persone giuridiche che, condividendone gli scopi statutari, intendono coadiuvarlo nel raggiungimento degli stessi, nonché le associazioni di categoria del personale marittimo.
Art. 5 - Competenza
Il Collegio ha competenza in tutti i problemi di carattere costitutivo, orga- nizzativo, disciplinare e ha giurisdizione su tutti i Collegi Compartimentali.
Art. 6 - Organi
Sono organi
del Collegio:
• Il Presidente
• i Vice Presidenti
• Il Consiglio
• La Giunta Esecutiva.
Art. 7 - Presidente
E' tale di diritto il Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Collegio e sovrintende la gestione. In caso d'assenza e/o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente in carica del Compartimento con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario scelto dal Consiglio.
Art. 8 - Vice Presidente
Sono tali di diritto i Presidenti degli altri Collegi Compartimentali e il Vice Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti, di categoria diversa da quella del Presidente. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento
Art. 9 - Consiglio: composizione
Il Consiglio è
composto da:
• Il Presidente Nazionale
• I Vice Presidenti Nazionali
• I Consiglieri.
Consiglieri sono: I Vicepresidenti dei Collegi Compartimentali di
specialità diversa da quella del Presidente; gli eletti dai Consigli
Direttivi Compartimentali in ragione di uno ogni 500 (cinquecento), o
frazione di cinquecento Soci ordinari iscritti nel numero massimo di sei
per Compartimento.
Art 10 - Consiglio: competenze
Il Consiglio:
• indirizza l'attività dei Collegi Compartimentali:
• controlla e ratifica tutti gli atti dei Consigli Direttivi
compartimentali ferma restando la loro piena responsabilità nella
gestione ordinaria;
• decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari dei consigli
dei Probiviri;
• ratifica la nomina e/o la revoca dei Delegati responsabili delle
delegazioni;
• ratifica la nomina dei soci onorari;
• delibera sull'ammissione degli associati di cui all'Art. 4 dello
Statuto;
• sceglie e nomina il Segretario;
• stabilisce le quote associative;
• indice i Congressi attinenti a problemi vitali per il Collegio e la
categoria dei Capitani;
• esercita le altre funzioni previste dallo Statuto;
• il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e
in via straordinaria quando la Presidenza lo richiede necessario o a
richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Art. 11 - Riunioni del Consiglio
Le
convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni. In via straordinaria sono fatte in tempi brevi a mezzo
fonogramma.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite
purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, se non
altrimenti disposto dallo Statuto e dal Regolamento.
Ciascuno dei Membri può essere portatore, al massimo, di due deleghe.
In caso di parità di voti, la maggioranza è determinata dal voto di chi
presiede.
Art. 12 - Giunta esecutiva: composizione
La Giunta
esecutiva è composta da:
• il Presidente
• i Vice Presidenti
• il Segretario.
Art 13. - Giunta esecutiva: competenze
La Giunta esecutiva è l'Organo operativo del Collegio.
Art. 14 - Giunta esecutiva: riunione
La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni due mesi concordando data e luogo tra i membri.
Art. 15 - Sostituzione Consiglieri
In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi causa, verrà nominato dal Consiglio, su designazione del Collegio Compartimentale interessato, un nuovo Consigliere.