Statuto del Collegio Nazionale Capitani
REGOLAMENTO
Regolamento di Applicazione dello Statuto del Collegio nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina
Art. 1 - Sono esclusi impegni che vincolano, anche temporaneamente, il Collegio ad organizzazioni non affini, o partiti politici.
Art. 2 - Gli scopi del Collegio non possono essere modificati se non mediante referendum dei Soci ordinari.
La tutela del prestigio professionale in ogni campo è comprensivo della ricerca di sbocchi professionali in tutta l'estensione delle attività marittime o a queste attinenti, portando inoltre il contributo di competenza con ogni mezzo idoneo e legale in tutte le Sedi opportune sia nazionali che internazionali.
Art. 3 - I Collegi Compartimentali preferibilmente hanno Sede nelle città che sono sede di Direzione Marittima.
Art. 4
- Per l'ammissione
ad <<associato>>, prevista dall'Art. 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale
delibera a maggioranza dei suoi componenti.
L'associato può partecipare all'attività del Collegio senza diritto al voto
e all'accesso alle cariche sociali.
Art. 5 - Nell'Art. 5 dello Statuto viene affermato l'unitarietà del Collegio Nazionale e la competenza unica sulla vita associativa.
Art. 6 - Gli Organi del Collegio Nazionale sono modificabili con la maggioranza richiesta dall'art. 44 dello Statuto.
Art. 7- Il Segretario Nazionale può essere un dipendente o un consulente del Collegio, anche non socio.
Art. 8 - In caso d'impedimento contemporaneo del Presidente Nazionale e del Vice Presidente del Compartimento con il maggior numero di iscritti, la presidenza sarà esercitata dal Vice Presidente Nazionale più anziano di carica.
Art. 9 - Il numero dei
Consiglieri nominati dai consigli direttivi è fissato annualmente in base ai
numeri dei soci ordinari che risultano iscritti ai Collegi Compartimentali
alla data del 31 dicembre. I nominati devono essere Soci Ordinari.
Alle sedute del Consiglio Nazionale, su votazione di questo a maggioranza
dei presenti, possono partecipare Soci ordinari in ragione di uno ogni
Compartimento; essi saranno ammessi quali uditori e senza diritto di voto.
Partecipano inoltre il Segretario Nazionale e il Direttore dell'Organo di
stampa ufficiale senza diritto di voto.
Il verbale del Consiglio Nazionale viene steso a cura dei rappresentanti di
Compartimento del Presidente Nazionale ed inviato in copia ad ogni
Compartimento.
Art. 10 - Le riunioni del
Consiglio Nazionale verranno tenute nelle Sedi di volta in volta designate
dal Presidente sentito il parere dei Vice Presidenti.
La sede della riunione, per quanto possibile, sarà scelta con criterio di
rotazione tra i vari Compartimenti.
Le decisioni raggiunte in seno al Consiglio Nazionale che riguardano gli
scopi prioritari del Collegio devono essere pubblicizzate sull'Organo di
stampa ufficiale.
Art. 11 - I mezzi finanziari
occorrenti al funzionamento del Collegio Nazionale saranno forniti dai
Collegi Compartimentali mediante versamento di una parte delle quote annuali
corrisposte dai Soci.
L'importo di tali quote è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale.
Art. 12 - La Giunta
Esecutiva Nazionale su mandato del Consiglio ha le incombenze proprie del
governo del Collegio.
Nel periodo intercorrente tra due successive riunioni i Membri della Giunta
dovranno coordinare la propria attività tenendosi in stretto contatto.
Art. 13 - Ogni Collegio
Compartimentale, pur gestendosi in maniera autonoma, ha l'obbligo di fornire
al Presidente Nazionale ogni informazione richiesta riferentesi alla
gestione stessa
I Collegi Compartimentali, riconosciuti come tali al momento
dell'approvazione dello Statuto, possono mantenere il proprio ordinamento.
Fino a quando il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. non otterrà il
riconoscimento giuridico, Il <<Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di
L.C. e D.M.>> pur facendo parte a tutti gli effetti del Collegio Nazionale,
potrà mantenere la propria denominazione, riconosciuta con decreto Prot.
3183/6646 del 10.02.1951 della Prefettura di Trieste.
Art. 14 - L' organizzazione e le linee generali dell'amministrazione di ogni Compartimento devono essere sempre approvate dal Consiglio Nazionale.
Art. 15 - Poiché sono in fase di studio nuovi titoli professionali per adeguare l'Italia alla normativa internazionale, quando entrerà in vigore la nuova legislazione sui titoli professionali, il Consiglio Nazionale apporterà le modifiche del caso all'Art. 18 dello Statuto.
Art. 16 - Coloro che chiedono l'ammissione a Soci ordinari del Collegio devono dimostrarsi in possesso del titolo professionale di cui all'Art. 18 dello Statuto. I Soci onorari devono essere presentati da lameno due Soci ordinari.
I Soci aderenti sono:
• Allievo Capitano L.C. e M.;
• studente nautico delle sezioni coperta, macchina e costruttori;
• laureato in scienze nautiche;
• ufficiali delle Capitanerie di porto;
• consulenti marittimi;
• ingegneri navali;
• costruttori navali;
• operatori portuali e marittimi;
• funzionari dei Ministeri con attinenza alle problematiche marittime;
• professionisti in genere con attività specifica nel campo marittimo.
L' iscrizione dei Soci Aderenti deve essere appoggiata da almeno due soci ordinari ed approvata dal Consiglio Direttivo del Compartimento d'iscrizione a maggioranza dei presenti.
Art. 17 - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Collegio Compartimentale d'appartenenza e notificate da questo al Collegio Nazionale.
Art. 18 - I Soci vengono
iscritti in ordine consecutivo, con i dati anagrafici e gli estremi del
titolo professionale.
I Soci incaricati di seguire progetti, studi o altre attività attinenti agli
scopi del Collegio, devono essere nominati dalle Giunte Esecutive; la
retribuzione pattuita a titolo di consulenza deve essere fissata all'atto
della nomina.
I Soci onorari ed aderenti, hanno tutti i diritti di cui all'Art. 21 dello
Statuto.
Art. 19 - Le quote sociali devono essere versate nei tempi e nelle misure indicate dal Consiglio Nazionale e pubblicizzate sull'organo di stampa ufficiale.
Art. 20 - Gli Organi dei Collegi Compartimentali sono modificabili con deliberazione adottata dai Consigli Direttivi Compartimentali con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti e ratificata dal consiglio Nazionale.
Art. 21 - La attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono:
• verifica dei poteri;
• approvazione della relazione morale del Presidente;
• approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'Assemblea Generale dei Soci deve essere indetta entro il primo trimestre
dell'esercizio successivo a mezzo pubblicazione sull'Organo di stampa
ufficiale,in tempo utile.
Potranno essere indette Assemblee straordinarie quando richieste dal
Consiglio Nazionale o dai 2/3 (due terzi) dei Soci del Compartimento.
Ciascun Socio può essere delegato a rappresentare nell'assemblea un numero
massimo di tre Soci.
Il Presidente del Collegio Compartimentale è di diritto Presidente
dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Straordinarie.
Art. 22 -
Il Presidente del Collegio Compartimentale presiede il Consiglio Direttivo e
ne applica le direttive e le deliberazioni.
Può essere sia Capitano di Lungo Corso che di Macchina.
Art. 23 - I Vice Presidenti Compartimentali, oltre a coadiuvare il Presidente, devono rivestire incarichi specifici di controllo dell'amministrazione e dell'organizzazione del Compartimento. Inoltre devono essere disponibili per incarichi particolari e per i contatti con i Soci.
Art. 24 -
I Consiglieri sono di norma 24 (ventiquattro), dodici Capitani L.C. e dodici
di M.
Per i Collegi Compartimentali con meno di mille Soci Ordinari, i Consiglieri
possono essere ridotti della metà.
Oltre che sulle materie specifiche dello Statuto, il Consiglio Direttivo
delibera su quelle proposte della Giunta Esecutiva. Le votazioni saranno a
maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per particolari materie. Ad
un Consigliere non potranno essere conferite più di tre deleghe.
Nella seduta di insediamento dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo deve
nominare i Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre in via ordinaria ed
in via straordinaria quando due terzi dei Consiglieri lo richiedono per
iscritto al Presidente, motivandone le ragioni.
Art. 25 - I Sindaci, subito
dopo la nomina, si riuniscono ed eleggono tra di loro il Presidente del
Collegio Sindacale.
I Sindaci del Collegio Compartimentale al quale appartiene il Presidente
Nazionale sono tenuti alla verifica dei libri del Compartimento di
appartenenza e del Collegio Nazionale.
I Presidenti dei Collegi Sindacali - o un Sindaco da loro delegato -
assistono alle riunioni del Collegio Direttivo dei rispettivi Compartimenti
d'appartenenza senza facoltà di voto.
Se i Sindaci sono impediti ad eseguire le verifiche statutarie, devono darne
comunicazione scritta al Presidente Compartimentale ed al Presidente
Nazionale che provvederà ad adottare le iniziative del caso.
Art. 26 - I Quattro membri del Collegio Sindacale devono essere Soci Ordinari, di cui due L.C. e due Macchina.
Art. 27 - Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide se sono presenti almeno tre Sindaci.
Art. 28 - I Probiviri nella
loro prima riunione, dopo nomina, eleggeranno il loro Presidente.
I Probiviri restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
Art. 29 - I Probiviri possono essere anche non Soci ordinari del Collegio purché persone di provata e specchiata probità.
Art. 30 - I Probiviri,
d'ufficio o a motivata richiesta del Presidente del Compartimento
d'appartenenza, promuovono il procedimento disciplinare a carico del Socio
incolpato di violazione delle norme di comportamento, di cui all'Art. 22
dello Statuto.
I Probiviri, previa contestazione dell'addebito e udite le difese
dell'incolpato, emettono decisione di proscioglimento se non ravvisano
fondato l'addebito, altrimenti propongono al Consiglio Direttivo la sanzione
ritenuta congrua: la radiazione nei casi più gravi, la censura o il
richiamo, in quelli di minore gravità. Gli Organi ed i Collegi
Compartimentali sono tenuti a soddisfare le richieste legittime
d'informazione loro avanzate dai Probiviri ai fini dell'istruttoria.
Contro la decisione del Consiglio Compartimentale è ammesso reclamo ai sensi
dell'Art. 20 dello Statuto.
I Probiviri potranno inoltre essere chiamati a dirimere le controversie fra
i Soci che ne facciano concorde richiesta mediante istanza scritta al
Presidente del Compartimento di appartenenza, che è tenuto a porre
all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo la trasmissione ai
Probiviri competenti. I Probiviri potranno essere investiti anche delle
controversie tra uno o più Soci ed il Collegio Nazionale o i Collegi
Compartimentali.
Le riunioni dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno tre membri.
Art. 31 - La Giunta
Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente
di categoria diversa dal Presidente.
I Consiglieri addetti all'Amministrazione o alla Segreteria possono essere
Capitani L.C. o Macchina.
Art. 32 - La Giunta
Esecutiva agisce nella gestione ordinaria del Collegio Compartimentale e
decide l'ammissione all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo degli
argomenti di particolare rilevanza, sui quali occorre il voto dello stesso
Consiglio.
Nelle sedute della Giunta Esecutiva il Presidente pone ai voti gli
argomenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di
parità prevale il voto del Presidente. Viene steso verbale delle riunioni.
Art. 33 - La Delegazione deve attenersi strettamente alle istruzioni che riceve dal Compartimento da cui dipende.
Art. 34 - Il Responsabile
della Delegazione, o Delegato è nominato dal Consiglio Direttivo del
Compartimento d'appartenenza con il voto favorevole di almeno due terzi dei
Consiglieri.
Il Delegato ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.
Se, a causa della distanza fra la Delegazione e la Sede del Collegio
Compartimentale, il Delegato è impedito a partecipare alla seduta del
Consiglio, può delegare un Consigliere di sua fiducia.
I verbali delle riunioni dei Consigli Direttivi devono essere inviati alle
Delegazioni.
Art. 35 -
In caso di scioglimento di un Collegio Compartimentale gli eventuali beni
mobili ed immobili saranno devoluti al Consiglio Nazionale.
In caso di scioglimento del Collegio Nazionale Capitani L.C. e Macchina il
liquidatore dovrà devolvere i beni mobili e immobili ad Enti per
l'Assistenza Marinara.
Art. 36 -
Le quote associative correnti, le variazioni delle quote, le differenze
delle quote tra le varie categorie di Soci ed Associati e l'abbonamento
all'Organo di stampa ufficiale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale e
sempre pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale.
Il Collegio Compartimentale può, attenendosi alle procedure indicate dallo
Statuto ed agli scopi dello stesso, agire nei modi ritenuti più opportuni al
fine di procurarsi mezzi di finanziamento.
Art. 37 - I Membri del
Collegio Nazionale e dei Collegi Compartimentali non possono pretendere
remunerazioni per le loro prestazioni statutarie, salvo che queste siano
consulenze debitamente approvate ed autorizzate con delibera del Consiglio
Nazionale o dei Consigli Compartimentali.
La delibera deve specificare in dettaglio l'ammontare degli emolumenti e la
causale.
Il Consiglio Nazionale e le Giunte Esecutive disporranno di una somma
annuale, in via autonoma e discrezionale, per sostenere le spese correnti o
straordinarie di cui avessero necessità. Tali somme saranno annualmente
determinate dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Direttivi
Compartimentali.
a) hanno diritto di voto i Soci Ordinari di cui all'Art. 18 dello Statuto;
b) il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Elettorale di sei membri, tre Lungo Corso e tre Macchina tra i quali sarà eletto un Presidente;
c) la delibera del Consiglio Direttivo che indice le elezioni deve essere pubblicata sull'Organo di stampa ufficiale. Tale delibera indicherà il termine per la presentazione dei candidati e/o liste di candidati; quello per l'invio delle schede elettorali; la data di chiusura delle urne elettorali;
d) i nomi dei candidati, le liste, e i loro programmi devono essere pubblicati, in tempo utile, sull'Organo di stampa ufficiale;
e) il Comitato elettorale, usufruendo dei servizi del Collegio Compartimentale, provvederà a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi, compreso l'invio delle schede elettorali agli aventi diritto;
f) nella busta contenente la scheda elettorale devono essere inserite le istruzioni sulle modalità del voto. E' vietato inserirvi pubblicazioni tendenti a propagan- dare candidati, liste e programmi elettorali;
g) pur essendo consentita la presentazione di liste, non è ammesso il voto di lista. L'elettore esprime nella scheda la sua scelta tra i candidati alle diverse cariche, anche se appartenenti a liste diverse;
h) la scheda elettorale votata dovrà essere inviata al Notaio indicato nelle istruzioni;
i) di norma le urne elettorali presso il Notaio saranno tenute aperte per tre mesi;
j) le operazioni di scrutinio saranno svolte a cura del Comitato Elettorale che, al termine, stenderà verbale vidimato dal Notaio;
k) il Comitato Elettorale proclamerà i Candidati che avranno riportati il maggior numero di suffragi;
l) i Candidati eletti dovranno confermare per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di nomina loro inviata dal Comitato Elettorale, se accettano la nomina;
m) il Consiglio Direttivo darà eventuali istruzioni più particolareggiate al Comitato Elettorale a seconda delle realtà dei vari Collegi Compartimentali sempre attenendosi allo spirito ed alla lettera dello Statuto e uniformandosi, per quanto dovesse essere utile, alle norme in uso per le elezioni amministrative e politiche dello Stato taliano;
n) i nominativi degli eletti alle varie cariche sociali saranno pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale;
o) le elezioni, possibilmente, saranno tenute dai Compartimenti alla stessa data per non incorrere in scadenze continue dei vari Organi Nazionali e Compartimentali;
p) gli Organi dei Collegi esercitano le loro funzioni fino ad esito delle elezioni: ma durante il periodo elettorale dovranno limitarsi alla gestione ordinaria e ai provvedimenti urgenti.
Art. 39 - Con riferimento all'Art. 42 dello Statuto, in caso di parità di voti tra due Soci, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi Componenti, opererà la scelta.
Art. 40 - Il Direttore
dell'Organo di stampa ufficiale è nominato dal Consiglio Direttivo del
Collegio Compartimentale cui appartiene il Presidente Nazionale, con
ratifica del Consiglio Nazionale.
Gli emolumenti del Direttore saranno decisi dallo stesso Consiglio direttivo
con la scadenza del mandato di questo, decade - di norma - anche il
Direttore
Il Presidente Nazionale ha la responsabilità editoriale dell'Organo
ufficiale di stampa.
Il Direttore può essere affiancato da un Comitato di redazione garante,
nominato dal Consiglio Nazionale.
Art. 41 - Le controversie sull'interpretazione del presente Regolamento di applicazione dello Statuto saranno decise dal Consiglio Nazionale.