Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Presidenza Nazionale e Sede Compartimentale di Genova: Vico dell'Agnello, 2/28 - 16124 Genova 
Delegazione di Pozzallo: C/o Via Prol. G. Fava, 8 - 97016 Pozzallo (RG)

Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Statuto del Collegio Nazionale Capitani

Indice Statuto

REGOLAMENTO

Regolamento di Applicazione dello Statuto del Collegio nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina


Art. 1 - Sono esclusi impegni che vincolano, anche temporaneamente, il Collegio ad organizzazioni non affini, o partiti politici.

Art. 2 -
Gli scopi del Collegio non possono essere modificati se non mediante referendum dei Soci ordinari.
La tutela del prestigio professionale in ogni campo è comprensivo della ricerca di sbocchi professionali in tutta l'estensione delle attività marittime o a queste attinenti, portando inoltre il contributo di competenza con ogni mezzo idoneo e legale in tutte le Sedi opportune sia nazionali che internazionali.

Art. 3 -
I Collegi Compartimentali preferibilmente hanno Sede nelle città che sono sede di Direzione Marittima.

Art. 4 - Per l'ammissione ad <<associato>>, prevista dall'Art. 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti.
L'associato può partecipare all'attività del Collegio senza diritto al voto e all'accesso alle cariche sociali.

Art. 5 - Nell'Art. 5 dello Statuto viene affermato l'unitarietà del Collegio Nazionale e la competenza unica sulla vita associativa.

Art. 6 - Gli Organi del Collegio Nazionale sono modificabili con la maggioranza richiesta dall'art. 44 dello Statuto.

Art. 7- Il Segretario Nazionale può essere un dipendente o un consulente del Collegio, anche non socio.

Art. 8 - In caso d'impedimento contemporaneo del Presidente Nazionale e del Vice Presidente del Compartimento con il maggior numero di iscritti, la presidenza sarà esercitata dal Vice Presidente Nazionale più anziano di carica.

Art. 9 - Il numero dei Consiglieri nominati dai consigli direttivi è fissato annualmente in base ai numeri dei soci ordinari che risultano iscritti ai Collegi Compartimentali alla data del 31 dicembre. I nominati devono essere Soci Ordinari.
Alle sedute del Consiglio Nazionale, su votazione di questo a maggioranza dei presenti, possono partecipare Soci ordinari in ragione di uno ogni Compartimento; essi saranno ammessi quali uditori e senza diritto di voto. Partecipano inoltre il Segretario Nazionale e il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale senza diritto di voto.
Il verbale del Consiglio Nazionale viene steso a cura dei rappresentanti di Compartimento del Presidente Nazionale ed inviato in copia ad ogni Compartimento.

Art. 10 - Le riunioni del Consiglio Nazionale verranno tenute nelle Sedi di volta in volta designate dal Presidente sentito il parere dei Vice Presidenti.
La sede della riunione, per quanto possibile, sarà scelta con criterio di rotazione tra i vari Compartimenti.
Le decisioni raggiunte in seno al Consiglio Nazionale che riguardano gli scopi prioritari del Collegio devono essere pubblicizzate sull'Organo di stampa ufficiale.

Art. 11 - I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento del Collegio Nazionale saranno forniti dai Collegi Compartimentali mediante versamento di una parte delle quote annuali corrisposte dai Soci.
L'importo di tali quote è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 12 - La Giunta Esecutiva Nazionale su mandato del Consiglio ha le incombenze proprie del governo del Collegio.
Nel periodo intercorrente tra due successive riunioni i Membri della Giunta dovranno coordinare la propria attività tenendosi in stretto contatto.

Art. 13 - Ogni Collegio Compartimentale, pur gestendosi in maniera autonoma, ha l'obbligo di fornire al Presidente Nazionale ogni informazione richiesta riferentesi alla gestione stessa
I Collegi Compartimentali, riconosciuti come tali al momento dell'approvazione dello Statuto, possono mantenere il proprio ordinamento.
Fino a quando il Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. non otterrà il riconoscimento giuridico, Il <<Collegio di Trieste dei Patentati Capitani di L.C. e D.M.>> pur facendo parte a tutti gli effetti del Collegio Nazionale, potrà mantenere la propria denominazione, riconosciuta con decreto Prot. 3183/6646 del 10.02.1951 della Prefettura di Trieste.

Art. 14 - L' organizzazione e le linee generali dell'amministrazione di ogni Compartimento devono essere sempre approvate dal Consiglio Nazionale.

Art. 15 - Poiché sono in fase di studio nuovi titoli professionali per adeguare l'Italia alla normativa internazionale, quando entrerà in vigore la nuova legislazione sui titoli professionali, il Consiglio Nazionale apporterà le modifiche del caso all'Art. 18 dello Statuto.

Art. 16 - Coloro che chiedono l'ammissione a Soci ordinari del Collegio devono dimostrarsi in possesso del titolo professionale di cui all'Art. 18 dello Statuto. I Soci onorari devono essere presentati da lameno due Soci ordinari.

I Soci aderenti sono:

• Allievo Capitano L.C. e M.;
• studente nautico delle sezioni coperta, macchina e costruttori;
• laureato in scienze nautiche;
• ufficiali delle Capitanerie di porto;
• consulenti marittimi;
• ingegneri navali;
• costruttori navali;
• operatori portuali e marittimi;
• funzionari dei Ministeri con attinenza alle problematiche marittime;
• professionisti in genere con attività specifica nel campo marittimo.

L' iscrizione dei Soci Aderenti deve essere appoggiata da almeno due soci ordinari ed approvata dal Consiglio Direttivo del Compartimento d'iscrizione a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Collegio Compartimentale d'appartenenza e notificate da questo al Collegio Nazionale.

Art. 18 - I Soci vengono iscritti in ordine consecutivo, con i dati anagrafici e gli estremi del titolo professionale.
I Soci incaricati di seguire progetti, studi o altre attività attinenti agli scopi del Collegio, devono essere nominati dalle Giunte Esecutive; la retribuzione pattuita a titolo di consulenza deve essere fissata all'atto della nomina.
I Soci onorari ed aderenti, hanno tutti i diritti di cui all'Art. 21 dello Statuto.

Art. 19 - Le quote sociali devono essere versate nei tempi e nelle misure indicate dal Consiglio Nazionale e pubblicizzate sull'organo di stampa ufficiale.

Art. 20 - Gli Organi dei Collegi Compartimentali sono modificabili con deliberazione adottata dai Consigli Direttivi Compartimentali con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti e ratificata dal consiglio Nazionale.

Art. 21 - La attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono:

• verifica dei poteri;
• approvazione della relazione morale del Presidente;
• approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere indetta entro il primo trimestre dell'esercizio successivo a mezzo pubblicazione sull'Organo di stampa ufficiale,in tempo utile.
Potranno essere indette Assemblee straordinarie quando richieste dal Consiglio Nazionale o dai 2/3 (due terzi) dei Soci del Compartimento.
Ciascun Socio può essere delegato a rappresentare nell'assemblea un numero massimo di tre Soci.
Il Presidente del Collegio Compartimentale è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Straordinarie.

Art. 22 - Il Presidente del Collegio Compartimentale presiede il Consiglio Direttivo e ne applica le direttive e le deliberazioni.
Può essere sia Capitano di Lungo Corso che di Macchina.

Art. 23 - I Vice Presidenti Compartimentali, oltre a coadiuvare il Presidente, devono rivestire incarichi specifici di controllo dell'amministrazione e dell'organizzazione del Compartimento. Inoltre devono essere disponibili per incarichi particolari e per i contatti con i Soci.

Art. 24 - I Consiglieri sono di norma 24 (ventiquattro), dodici Capitani L.C. e dodici di M.
Per i Collegi Compartimentali con meno di mille Soci Ordinari, i Consiglieri possono essere ridotti della metà.
Oltre che sulle materie specifiche dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera su quelle proposte della Giunta Esecutiva. Le votazioni saranno a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per particolari materie. Ad un Consigliere non potranno essere conferite più di tre deleghe.
Nella seduta di insediamento dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo deve nominare i Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre in via ordinaria ed in via straordinaria quando due terzi dei Consiglieri lo richiedono per iscritto al Presidente, motivandone le ragioni.

Art. 25 - I Sindaci, subito dopo la nomina, si riuniscono ed eleggono tra di loro il Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci del Collegio Compartimentale al quale appartiene il Presidente Nazionale sono tenuti alla verifica dei libri del Compartimento di appartenenza e del Collegio Nazionale.
I Presidenti dei Collegi Sindacali - o un Sindaco da loro delegato - assistono alle riunioni del Collegio Direttivo dei rispettivi Compartimenti d'appartenenza senza facoltà di voto.
Se i Sindaci sono impediti ad eseguire le verifiche statutarie, devono darne comunicazione scritta al Presidente Compartimentale ed al Presidente Nazionale che provvederà ad adottare le iniziative del caso.

Art. 26 - I Quattro membri del Collegio Sindacale devono essere Soci Ordinari, di cui due L.C. e due Macchina.

Art. 27 - Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide se sono presenti almeno tre Sindaci.

Art. 28 - I Probiviri nella loro prima riunione, dopo nomina, eleggeranno il loro Presidente.
I Probiviri restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - I Probiviri possono essere anche non Soci ordinari del Collegio purché persone di provata e specchiata probità.

Art. 30 - I Probiviri, d'ufficio o a motivata richiesta del Presidente del Compartimento d'appartenenza, promuovono il procedimento disciplinare a carico del Socio incolpato di violazione delle norme di comportamento, di cui all'Art. 22 dello Statuto.
I Probiviri, previa contestazione dell'addebito e udite le difese dell'incolpato, emettono decisione di proscioglimento se non ravvisano fondato l'addebito, altrimenti propongono al Consiglio Direttivo la sanzione ritenuta congrua: la radiazione nei casi più gravi, la censura o il richiamo, in quelli di minore gravità. Gli Organi ed i Collegi Compartimentali sono tenuti a soddisfare le richieste legittime d'informazione loro avanzate dai Probiviri ai fini dell'istruttoria.
Contro la decisione del Consiglio Compartimentale è ammesso reclamo ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto.
I Probiviri potranno inoltre essere chiamati a dirimere le controversie fra i Soci che ne facciano concorde richiesta mediante istanza scritta al Presidente del Compartimento di appartenenza, che è tenuto a porre all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Direttivo la trasmissione ai Probiviri competenti. I Probiviri potranno essere investiti anche delle controversie tra uno o più Soci ed il Collegio Nazionale o i Collegi Compartimentali.
Le riunioni dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Art. 31 - La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente di categoria diversa dal Presidente.
I Consiglieri addetti all'Amministrazione o alla Segreteria possono essere Capitani L.C. o Macchina.

Art. 32 - La Giunta Esecutiva agisce nella gestione ordinaria del Collegio Compartimentale e decide l'ammissione all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo degli argomenti di particolare rilevanza, sui quali occorre il voto dello stesso Consiglio.
Nelle sedute della Giunta Esecutiva il Presidente pone ai voti gli argomenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Viene steso verbale delle riunioni.

Art. 33 - La Delegazione deve attenersi strettamente alle istruzioni che riceve dal Compartimento da cui dipende.

Art. 34 - Il Responsabile della Delegazione, o Delegato è nominato dal Consiglio Direttivo del Compartimento d'appartenenza con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.
Il Delegato ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.
Se, a causa della distanza fra la Delegazione e la Sede del Collegio Compartimentale, il Delegato è impedito a partecipare alla seduta del Consiglio, può delegare un Consigliere di sua fiducia.
I verbali delle riunioni dei Consigli Direttivi devono essere inviati alle Delegazioni.

Art. 35 - In caso di scioglimento di un Collegio Compartimentale gli eventuali beni mobili ed immobili saranno devoluti al Consiglio Nazionale.
In caso di scioglimento del Collegio Nazionale Capitani L.C. e Macchina il liquidatore dovrà devolvere i beni mobili e immobili ad Enti per l'Assistenza Marinara.

Art. 36 - Le quote associative correnti, le variazioni delle quote, le differenze delle quote tra le varie categorie di Soci ed Associati e l'abbonamento all'Organo di stampa ufficiale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale e sempre pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale.
Il Collegio Compartimentale può, attenendosi alle procedure indicate dallo Statuto ed agli scopi dello stesso, agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di procurarsi mezzi di finanziamento.

Art. 37 - I Membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Compartimentali non possono pretendere remunerazioni per le loro prestazioni statutarie, salvo che queste siano consulenze debitamente approvate ed autorizzate con delibera del Consiglio Nazionale o dei Consigli Compartimentali.
La delibera deve specificare in dettaglio l'ammontare degli emolumenti e la causale.
Il Consiglio Nazionale e le Giunte Esecutive disporranno di una somma annuale, in via autonoma e discrezionale, per sostenere le spese correnti o straordinarie di cui avessero necessità. Tali somme saranno annualmente determinate dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Direttivi Compartimentali.

Art. 38 - Le elezioni alle cariche dei Collegi Compartimentali devono essere tenute nei modi e nei tempi qui di seguito esposti.
a) hanno diritto di voto i Soci Ordinari di cui all'Art. 18 dello Statuto;
b) il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Elettorale di sei membri, tre Lungo Corso e tre Macchina tra i quali sarà eletto un Presidente;
c) la delibera del Consiglio Direttivo che indice le elezioni deve essere pubblicata sull'Organo di stampa ufficiale. Tale delibera indicherà il termine per la presentazione dei candidati e/o liste di candidati; quello per l'invio delle schede elettorali; la data di chiusura delle urne elettorali;
d) i nomi dei candidati, le liste, e i loro programmi devono essere pubblicati, in tempo utile, sull'Organo di stampa ufficiale;
e) il Comitato elettorale, usufruendo dei servizi del Collegio Compartimentale, provvederà a tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi, compreso l'invio delle schede elettorali agli aventi diritto;
f) nella busta contenente la scheda elettorale devono essere inserite le istruzioni sulle modalità del voto. E' vietato inserirvi pubblicazioni tendenti a propagan- dare candidati, liste e programmi elettorali;
g) pur essendo consentita la presentazione di liste, non è ammesso il voto di lista. L'elettore esprime nella scheda la sua scelta tra i candidati alle diverse cariche, anche se appartenenti a liste diverse;
h) la scheda elettorale votata dovrà essere inviata al Notaio indicato nelle istruzioni;
i) di norma le urne elettorali presso il Notaio saranno tenute aperte per tre mesi;
j) le operazioni di scrutinio saranno svolte a cura del Comitato Elettorale che, al termine, stenderà verbale vidimato dal Notaio;
k) il Comitato Elettorale proclamerà i Candidati che avranno riportati il maggior numero di suffragi;
l) i Candidati eletti dovranno confermare per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di nomina loro inviata dal Comitato Elettorale, se accettano la nomina;
m) il Consiglio Direttivo darà eventuali istruzioni più particolareggiate al Comitato Elettorale a seconda delle realtà dei vari Collegi Compartimentali sempre attenendosi allo spirito ed alla lettera dello Statuto e uniformandosi, per quanto dovesse essere utile, alle norme in uso per le elezioni amministrative e politiche dello Stato taliano;

n) i nominativi degli eletti alle varie cariche sociali saranno pubblicati sull'Organo di stampa ufficiale;
o) le elezioni, possibilmente, saranno tenute dai Compartimenti alla stessa data per non incorrere in scadenze continue dei vari Organi Nazionali e Compartimentali;
p) gli Organi dei Collegi esercitano le loro funzioni fino ad esito delle elezioni: ma durante il periodo elettorale dovranno limitarsi alla gestione ordinaria e ai provvedimenti urgenti.

Art. 39 - Con riferimento all'Art. 42 dello Statuto, in caso di parità di voti tra due Soci, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi Componenti, opererà la scelta.

Art. 40 - Il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale è nominato dal Consiglio Direttivo del Collegio Compartimentale cui appartiene il Presidente Nazionale, con ratifica del Consiglio Nazionale.
Gli emolumenti del Direttore saranno decisi dallo stesso Consiglio direttivo con la scadenza del mandato di questo, decade - di norma - anche il Direttore
Il Presidente Nazionale ha la responsabilità editoriale dell'Organo ufficiale di stampa.
Il Direttore può essere affiancato da un Comitato di redazione garante, nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 41 - Le controversie sull'interpretazione del presente Regolamento di applicazione dello Statuto saranno decise dal Consiglio Nazionale.

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